Legge
del 26/7/1965 n° 966
Disciplina
delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale dei
Vigili del fuoco per i servizi a pagamento
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La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.1
I
servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a
persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della
prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi
degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12
della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché le prestazioni del Centro studi ed
esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in
conformità delle disposizioni della presente legge.
Sono
esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello
Stato.
Art. 2
Gli
enti ed i privati sono tenuti a richiedere:
a) le
visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai
depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al
successivo articolo 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di
cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, ed alle tabella A e B annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere
anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, della prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
b) i
servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti
ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti
provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6
maggio 1940, n. 635;
c) la
preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a
norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti
industriali, depositi e simili.
Art.
3
Possono
essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:
a)
esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed
esperienze;
b)
servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e
simili;
c)
soccorsi tecnici comprendenti:
1)
soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;
2)
impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo
svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;
3)
servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in
seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di
emergenza, nonché altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione
potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con
l'impiego di mezzi in dotazione.
Le
domande per ottenere le prestazioni falcoltative indicate nel presente
articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n.
4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante
provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità
di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni.
Art. 4
I
depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con
decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria
e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente
dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma,
l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono
modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei
locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le
condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il
Comando provinciale dei Vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la
rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un
”certificato di prevenzione“ che ha validità pari alla periodicità delle
visite.
(omissis)
Art.
5
Le
tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle
annesse alla presente legge negli allegati nn. 1, 2 e 3.
[Le
tariffe di cui all'annessa tabella n. 1 sono comprensive:
a)
delle indennità orarie al personale che disimpegna i servizi a pagamento fuori
dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti misure:
personale
delle carriere direttiva e di concetto £
900
marescialli
di 1ª, 2ª e 3ª classe £
600
brigadieri
e vicebrigadieri £
500
vigili
scelti e vigili £
400
b) di
una maggiorazione del 15 per cento delle predette indennità per servizi di
vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale;
c) di
una maggiorazione del 10 per cento da destinarsi all'assistenza dei figli del
personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi
per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza.
Al
personale di cui alla lettera a) del precedente comma competono, inoltre, le
indennità di missione, se e in quanto dovute, a norma delle vigenti
disposizioni.
Art. 6
La
domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve
essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di
tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio,
ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n.
827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto,
calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati nn. 1,
2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi
da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali
indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le
prestazioni.
Il
versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi
stabiliti dall'articolo 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati
dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
L'esecuzione
del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da
parte del richiedente nella misura stabilita dal Comandante provinciale o dal
direttore del Centro Studi ed Esperienze secondo i criteri indicati nel
precedente primo comma.
ALLEGATO
I
Tabella
delle tariffe relative all'impiego del personale del corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento.
Categoria
e grado del personale Tariffa
oraria
Personale
dirigente tecnico Lire 52.958
Personale
della carriera direttiva tecnica Lire 35.645
Personale
della carriera di concetto tecnica Lire 30.017
Capi
reparto e capi squadra Lire 28.686
Vigili. Lire 26.215
AVVERTENZE:
Se le
prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora
intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate,
secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.
Per
le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6
del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50%; non sono soggette a
questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di
pubblico spettacolo, di cui all'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965,
n. 966.
Sono,
inoltre, a carico degli enti e dei privati che richiedono il servizio le
indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro
in caserma.
ALLEGATO
II
Tabella
relativa all'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento.
Descrizione Tariffa
oraria
Autovettura Lire 8.000
Autofurgone Lire 8.000
Autocarro Lire 20.000
Motopompa
Lire 7.200
Autopompaserbatoio
tipo piccolo Lire 63.000
Autopompaserbatoio
tipo grande Lire 100.000
Autoscala
da 30 M Lire 126.000
Autoscala
da 50 M Lire 200.000
Autogru
da 16 T Lire 100.000
Autogru
da 30/40 T Lire 120.000
Anfibio
con entrobordo Lire 120.000
Anfibio
con idrojet Lire 130.000
Mezzi
movimento terra Lire 100.000
Motobarca-pompa Lire 300.000
AVVERTENZE:
Automezzi
e natanti:
Il
funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.
Se il
funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno
calcolate per un'intera ora, o non vanno calcolate, secondo che esse siano
superiori o inferiori a 30 minuti.
ALLEGATO
III
Tariffa
oraria delle prove per conto terzi eseguiti presso i laboratori del centro
studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile:
Tariffa
oraria
Chimica Lire 60.000
Difesa
atomica Lire 60.000
Elettrotecnica
e comunicazioni:
a) sezione laboratorio Lire 60.000
b) sezione alta tensione Lire 240.000
Idraulica Lire 60.000
Macchine
e termotecnica:
a) sezione macchine Lire
240.000
b) sezione forno Lire 600.000
Scienza
delle costruzioni:
a) sezioni campioni Lire 96.000
b) sezione strutture Lire 96.000
ALLEGATO IV
Modello
di domanda per i servizi a pagamento.
1) Al
Comando provinciale Vigili del fuoco di...........................
2)
Alla direzione del Centro studi ed esperienze
CAPANNELLE-ROMA
Il
sottoscritto..............................................................................................
domiliciato
a......................................
Via.................................................
Documento
di
identità................................................................................
rilasciato
dal.........................................
il................................................
ai
sensi della legge................................. prega codesto Ufficio di disporre
.......................................................................................................
con
pagamento a totale suo carico, in base alle tabelle annesse alla predetta
legge, di cui ha preso conoscenza.
Il
sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a proprio
rischio e pericolo e quindi esonera
l'Amministrazione
da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danneggiamenti a
persone o a cose
che
dovessero verificarsi durante o in occasione del servizio stesso.
Unisce
la bolletta di quietanza mod. 123 T. rilasciata dalla Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato attestante
l'avvenuto
deposito di L........................
(.................................................)
(in
cifre) (in
lettere)
.........................................,
lì...........................................................
Visto:
L'ufficiale di servizio
.........................................................................................................
(firma)
Si
autorizza l'esecuzione del servizio
Il
(*)...............................................
--------
Nota:
La domanda dev'essere redatta su carta legale.
(*)
Comandante provinciale o direttore del
Centro studi ed esperienze.