Legge del 26/7/1965 n° 966

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art.1

 

I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché le prestazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

 

Art. 2

 

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabella A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

 

Art. 3

 

Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;

b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;

c) soccorsi tecnici comprendenti:

1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonché altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Le domande per ottenere le prestazioni falcoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni.

 

Art. 4

 

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un ”certificato di prevenzione“ che ha validità pari alla periodicità delle visite.

 

(omissis)

 

Art. 5

 

Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati nn. 1, 2 e 3.

[Le tariffe di cui all'annessa tabella n. 1 sono comprensive:

 

a) delle indennità orarie al personale che disimpegna i servizi a pagamento fuori dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti misure:

 

personale delle carriere direttiva e di concetto         £ 900

marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe                                £ 600

brigadieri e vicebrigadieri                                        £ 500

vigili scelti e vigili                                                    £ 400

 

 

b) di una maggiorazione del 15 per cento delle predette indennità per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale;

c) di una maggiorazione del 10 per cento da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza.

 

Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma competono, inoltre, le indennità di missione, se e in quanto dovute, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6

 

La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'articolo 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal Comandante provinciale o dal direttore del Centro Studi ed Esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma.

 

ALLEGATO I

 

Tabella delle tariffe relative all'impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

 

 

 

Categoria e grado del personale                                Tariffa oraria

Personale dirigente tecnico                                        Lire   52.958

Personale della carriera direttiva tecnica                     Lire   35.645

Personale della carriera di concetto tecnica                Lire   30.017

Capi reparto e capi squadra                                       Lire   28.686

Vigili.                                                                         Lire   26.215

 

 

AVVERTENZE:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate, secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.

Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50%; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966.

 

Sono, inoltre, a carico degli enti e dei privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro in caserma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II

 

 

Tabella relativa all'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento.

 

Descrizione                                                Tariffa oraria

Autovettura                                                  Lire   8.000

Autofurgone                                                Lire   8.000

Autocarro                                                    Lire   20.000

Motopompa                                                Lire   7.200

Autopompaserbatoio tipo piccolo                Lire   63.000

Autopompaserbatoio tipo grande                 Lire   100.000

Autoscala da 30 M                                       Lire   126.000

Autoscala da 50 M                                       Lire   200.000

Autogru da 16 T                                           Lire   100.000

Autogru da 30/40 T                                      Lire   120.000

Anfibio con entrobordo                                Lire   120.000

Anfibio con idrojet                                       Lire   130.000

Mezzi movimento terra                                Lire   100.000

Motobarca-pompa                                       Lire   300.000

 

AVVERTENZE:

Automezzi e natanti:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora  viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora, o non vanno calcolate, secondo che esse siano superiori o inferiori a 30 minuti.

ALLEGATO III

 

Tariffa oraria delle prove per conto terzi eseguiti presso i laboratori del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile:

 

 

 

 

                                                              Tariffa oraria

Chimica                                                  Lire      60.000

Difesa atomica                                        Lire      60.000

Elettrotecnica e comunicazioni:              

  a) sezione laboratorio                           Lire      60.000

  b) sezione alta tensione                        Lire    240.000

Idraulica                                                 Lire      60.000

Macchine e termotecnica:                      

  a) sezione macchine                             Lire    240.000

  b) sezione forno                                   Lire    600.000

Scienza delle costruzioni:                      

  a) sezioni campioni                               Lire      96.000

  b) sezione strutture                               Lire      96.000

ALLEGATO  IV

 

Modello di domanda per i servizi a pagamento.

 

1) Al Comando provinciale Vigili del fuoco di...........................

 

2) Alla direzione del Centro studi ed esperienze

CAPANNELLE-ROMA

 

 

Il sottoscritto..............................................................................................

domiliciato a......................................  Via.................................................

Documento di identità................................................................................

rilasciato dal.........................................   il................................................

ai sensi della legge.................................    prega codesto Ufficio di disporre .......................................................................................................

con pagamento a totale suo carico, in base alle tabelle annesse alla predetta legge, di cui ha preso conoscenza.

Il sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a proprio rischio e pericolo e quindi esonera

l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danneggiamenti a persone o a cose

che dovessero verificarsi durante o in occasione del servizio stesso.

Unisce la bolletta di quietanza mod. 123 T. rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato attestante

 

l'avvenuto deposito di L........................  (.................................................)

                                           (in cifre)                            (in lettere)

 

........................................., lì...........................................................

 

Visto: L'ufficiale di servizio

.........................................................................................................

 

                                            (firma)

 

Si autorizza l'esecuzione del servizio

 

Il (*)...............................................

 

 

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Nota: La domanda dev'essere redatta su carta legale.

(*) Comandante provinciale  o direttore del Centro studi ed esperienze.