LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818
Nullaosta provvisorio per le
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e
3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme
integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(G.U. 10 dicembre 1984, n. 338).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1
I
titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98,
sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le
procedure di cui alla L. 26 luglio 1965, n. 966, ed al D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 577 (1).
Ai fini
dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione
incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed
alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni
rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali
che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del
Ministero dell'interno.
Il
rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono
subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro
dell'interno con proprio decreto.
Fino
alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere
provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso
ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi
professionali.
Nell'attesa
del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle
attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono
presentare entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta
provvisorio di cui al successivo art. 2 (2).
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(1) La
Corte costituzionale con sentenza 14 giugno 1990, n. 282, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo
comma, e 5, primo comma della presente legge.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 21 giugno 1985, n. 288.
Art. 2
I
comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo
comma dell'art. 4, L. 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari,
rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di
cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle
prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive
sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con
decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Per le
attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei
vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse
alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18
luglio 1980, n. 406.
I
comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e della
certificazione prodotte dai titolari delle attività conformemente alle
prescrizioni degli artt. 15 e 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Se tali
certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono
essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista
iscritto negli elenchi di cui all'art. 1, che attesti la rispondenza delle
caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e
condizioni di cui ai precedenti commi.
I
comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta
provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il
controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.
Il
nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua
validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more
del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione
dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi (1).
I
nullaosta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi
quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della L. 18
luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991 (2).
Entro
tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le
visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Qualsiasi
variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a
controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio,
pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza: in tale caso
si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del
certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o
di nuove costruzioni.
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(1)
Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 21 giugno 1985, n. 288.
(2)
L’attuale sesto comma così sostituisce gli originari commi sesto e settimo per
effetto dell’art. 3, D.L. 27 febbraio 1987, n. 51.
Art. 3
Per le
attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, svolte nell'ambito degli edifici di
interesse artistico e storico, il nullaosta provvisorio è rilasciato dai
comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza
alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le
attività medesime, dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985. I
comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo
le procedure previste dall'art. 2.
L'adeguamento
delle predette attività alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di
tutela del patrimonio culturale.
Con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il
Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa
tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con
la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di
quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni,
oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali.
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N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 febbraio 1987, n. 51.
Art. 4
Ai fini
del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attività
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo
accertamento "in loco", una dichiarazione del titolare dell'attività
presentata in tempo utile, in cui si attesti che non è mutata la situazione
valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata
integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed
impianti antincendio.
Il
rinnovo ha la validità prevista dal decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, e
deve essere concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della
relativa domanda.
Art. 5
Chiunque,
in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16
febbraio 1982 indicato nell'articolo precedente, ometta di richiedere il
rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonchè il
rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni (1).
Chiunque,
nelle certificazioni previste negli artt. 2, terzo comma, e 4, primo comma,
attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a
tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La stessa pena
si applica a chi contraffà o altera le certificazioni medesime.
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(1) La
Corte costituzionale con sentenza 14 giugno 1990, n. 282, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo
comma, e 5, primo comma della presente legge.
Art. 6
L'art.
1 della legge 18 luglio 1980, n. 406, è abrogato.
Art. 7
Per
l'attuazione degli adempimenti di cui agli articoli precedenti da parte dei
comandi provinciali dei vigili del fuoco, a modifica di quanto disposto dagli
artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1981, n. 66, i posti previsti in aumento nei
ruoli della carriera dei capi reparto e dei capi squadra nonchè dei vigili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ripartiti secondo la seguente
progressione cronologica:
Anno 1982:
ruolo
delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 900 unità;
ruolo
della carriera dei vigili del fuoco: 1.100 unità;
Anno 1983:
ruolo
delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 450 unità;
ruolo
della carriera dei vigili del fuoco: 550 unità.
I posti
previsti in aumento per l'anno 1982 non coperti con l'assunzione dei vincitori
del concorso espletato in attuazione del terzo comma dell'art. 2 della L. 4
marzo 1982, n. 66, aumentati dei posti resisi disponibili per le vacanze
verificatesi negli stessi ruoli all'entrata in vigore della presente legge,
saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33,
ed in deroga all'art. 19 della L. 27 dicembre 1983, n. 730, mediante
l'assunzione degli idonei allo stesso concorso.
Per
sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
modalità di cui all'art. 6 della legge 4 marzo 1982, n. 66, si applicano fino
al 9 marzo 1987.
Art. 8
L'art.
16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:
"Nella
prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due
terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica
intermedia della carriera tecnica di concetto di cui all'art. 11 sono conferiti
mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che
sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1)
diploma di maturità tecnica;
2) aver
disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di
concetto;
3) aver
superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del
personale destinato alla carriera tecnica di concetto.
I posti
disponibili saranno messi a concorso per le qualificazioni tecniche e per le
singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle sedi
medesime, individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art.
15 della presente legge.
La
commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
I
criteri di valutazione dei titoli saranno determinati nel relativo bando di concorso.
Ai fini
della formazione della graduatoria nell'ambito delle singole sedi, il punteggio
determinato dalla valutazione dei titoli posseduti verrà aumentato nella
percentuale del 10 per cento per ogni anno di servizio già prestato dal
candidato nella sede per la quale concorre.
La
commissione di cui al terzo comma predisporrà una graduatoria unica nazionale
dei concorrenti che non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria
relativa ai comandi provinciali per i quali hanno concorso.
Della graduatoria
unica di cui al precedente comma, sarà data notizia, unitamente alle sedi che
presentino ancora disponibilità, nel Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno.
Della
pubblicazione di cui al precedente comma, sarà dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ed entro trenta giorni dall'avviso medesimo i
concorrenti risultati idonei-non vincitori potranno presentare domanda per una
delle sedi residue".
Art. 9
L'art.
17 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:
"Nella
prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due
terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella
qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'art. 11 sono
conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di
servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1)
diploma di maturità tecnica;
2)
avere disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera
tecnica di concetto;
3)
avere superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione
del personale destinato alla carriera tecnica di concetto".
Il
concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità
indicate nei commi secondo e successivi dell'art. 16 della legge 23 dicembre
1980, n. 930, come modificato dall'art. 8 della presente legge.
Sono
fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'art. 26-quinquies
del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 10
L'art.
18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:
"Nella
prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due
terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie
qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'art. 11 sono conferiti
mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e
capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente
corrispondenza di qualifiche:
- capo
reparto: coadiutore tecnico superiore;
- vice
capo reparto: coadiutore tecnico principale;
- capo
squadra: coadiutore tecnico.
Al
concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che
abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio>>.
Il
concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità
indicate nei commi secondo e successivi dell'art. 16 della legge 23 dicembre
1980, n. 930, come modificato dall'art. 8 della presente legge.
Sono
fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'art. 26-quinquies
del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 11
L'art. 24
della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:
"Nella
prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per
cento dei posti nelle qualifiche intermedie delle carriere di concetto del
ruolo di supporto amministrativo contabile è conferito mediante concorso per
titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di
servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1)
diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;
2) aver
disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera
amministrativa contabile di concetto;
3) aver
superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del
personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.
I posti
disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole
sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto
del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del
fuoco".
Il
concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità
indicate nei commi terzo e seguenti dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1980,
n. 930, come modificato dall'art. 8 della presente legge.
Art. 12
L'art.
25 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:
"Nella
prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50
per cento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del ruolo di
supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per
titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
1)
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
2) aver
disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera
amministrativa e contabile di concetto;
3) aver
superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del
personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.
I posti
disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole
sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto
del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco".
Il
concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità
indicate nei commi terzo e seguenti dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1980,
n. 930, come modificato dall'art. 8 della presente legge.
Art. 13
Ad
integrazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1980, n.
930, i posti da attribuire nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del
ruolo di supporto amministrativo e contabile, per la cui copertura sono già in
atto le relative procedure concorsuali, sono conferiti per singole sedi di
servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del
Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco.
Art. 14
I posti
che risulteranno disponibili nelle qualifiche di concetto ed esecutive del
ruolo di supporto amministrativo contabile a seguito dei concorsi di cui agli
artt. 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificati dalla
presente legge, saranno conferiti utilizzando le parti residuali delle
graduatorie dei concorsi dell'amministrazione civile dell'interno espletati e
di quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente
legge per la copertura di posti in qualifiche corrispondenti; tale
utilizzazione avrà luogo dopo che saranno effettivamente avvenute le assunzioni
in servizio a copertura di tutti i posti attribuibili nelle qualifiche del
personale dell'amministrazione civile dell'interno in relazione ai concorsi cui
si riferiscono le graduatorie medesime.
I posti
di cui al comma precedente sono conferiti nella qualifica iniziale di ciascuna
carriera e per le singole sedi provinciali di servizio in relazione alle
esigenze di organico accertate con il decreto ministeriale di cui ai precedenti
articoli 11, 12 e 13.
L'assegnazione
alle sedi ha luogo previa scelta da parte degli idonei secondo l'ordine di
graduatoria.
Il
personale assunto ai sensi del presente articolo non potrà essere trasferito
dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per
almeno un quinquennio.
Art. 15
I posti
che rimarranno vacanti dopo l'assunzione degli idonei di cui all'articolo
precedente sono attribuiti mediante concorsi pubblici da bandirsi, per singole
sedi provinciali, con decreto del Ministro dell'interno, fatto comunque salvo
il disposto dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
I
vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non
potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo
servizio per almeno cinque anni.
Art. 16
Ai
membri delle commissioni mediche previste per i concorsi di ammissione nelle
varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è corrisposto, per ogni
seduta, un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore al compenso che
ordinariamente compete ai componenti delle commissioni giudicatrici dei
pubblici concorsi.
Le
funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma precedente
sono espletate da un funzionario amministrativo del Corpo, di livello non
inferiore al settimo.
All'attività
di dette commissioni mediche non si applica il disposto di cui al primo comma
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 17
Per le
esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti dall'Opera
nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco può essere utilizzato il personale del Corpo stesso che esplica servizio
d'istituto nelle località ove hanno sede le istituzioni predette, o in quelle
viciniori.
Art. 18
All'onere
derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1984 si farà fronte con
gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
La
presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.