DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 577
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi
(G.U. 20 agosto 1982, n. 229)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 2, primo
comma, L. 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni
intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza
antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e
26 luglio 1965, n. 966, nonchè del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
Udito il parere del
Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
Decreta:
E' approvato l'annesso
regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza
antincendi, vistato dal Ministro proponente.
Regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione
incendi"
in esecuzione dell'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406
Titolo I
FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI
Art. 1
(Obiettivi e competenze)
La prevenzione incendi
costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di
sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.
Il servizio di
prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Art. 2
(Definizione)
Per "prevenzione
incendi" si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui
ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure,
provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le
norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne
le conseguenze.
Art. 3
(Princìpi di base e misure tecniche fondamentali)
Per il conseguimento
delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica
si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che
vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni
di volta in volta interessate.
Le predette norme,
fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle
situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
1) misure,
provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità
dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di
svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti
d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
2) misure,
provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze
dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi
per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti,
compartimentazione e simili;
3) apprestamenti e
misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti
notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c),
della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Art. 4
(Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il
Servizio sanitario nazionale)
Nel rispetto delle
attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la
prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.P.R. 27
aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul
lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella L. 23
dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
In tale ambito, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le
competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da
uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3, L. 22 luglio 1975, n.
382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle
materie indicate al primo comma.
Art. 5
(Collegamenti con organismi internazionali)
Nell'ambito delle
direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in
conformità alle iniziative della Comunità economica europea e di altri
organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i
criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche
mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso
e all'aggiornamento del settore medesimo.
Art. 6
(Collegamenti con organismi nazionali)
Il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art. 5,
programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti
interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi
nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni,
iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.
Art. 7
(Attività formative)
In relazione alle
esigenze emergenti dall'espletamento del servizio di prevenzione incendi,
verranno programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere l'attività
formativa relativa al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché
la verifica dei risultati conseguiti.
Tale attività formativa
potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento,
collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in
varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed
esperienze antincendi opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti.
Titolo II
SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI
Art. 8
(Attività di prevenzione incendi)
Il servizio di
prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:
organizzazione e
programmazione centrale e periferica del servizio;
predisposizione di
norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;
studio, ricerca,
sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature,
ecc.;
designazione in organi
collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'Amministrazione
dell'interno;
esame di progetti di
costruzioni e di installazioni industriali e civili;
accertamenti sopraluogo
(visite tecniche).
Art. 9
(Competenze degli organi centrali)
Oltre alle competenze
previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le
seguenti funzioni:
a) organizzazione
generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;
b) rapporti, nel
settore, con gli altri organi del Corpo;
c) prospettazione di
esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione
incendi al comitato di cui all'art. 10;
d) coordinamento degli
adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4;
e) organizzazione e
aggiornamento dell'attività di documentazione, statistica e informazione
inerenti la prevenzione incendi;
f) organizzazione dell'attività
di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.
Art. 10
(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)
É istituito, con
decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e
composto:
dall'ispettore generale
capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli
organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del
centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti
fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
da un funzionario
dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato
dal Consiglio nazionale delle ricerche;
da un funzionario
designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario
designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
da un tecnico designato
dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere
designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto
designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
da quattro esperti,
designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio,
dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
da un esperto designato
dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti,
designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale (1);
da un rappresentante
della "piccola industria" ed uno della "proprietà
edilizia".
Per ogni componente
titolare del comitato è nominato un membro supplente.
Il comitato dura in
carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che,
senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene
dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Il comitato adotta i
pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni
componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.
Funge da segretario un
funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
----------
(1)
Così modificato dall'art. 6, L. 2 dicembre 1991, n. 384.
Art. 11
(Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi)
Il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e
all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione
incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo
comma;
b) a fornire il
necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di
prevenzione incendi soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma
dell'art. 23, L. 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio
sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri
su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere
in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del
riordinamento delle norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli
organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica
materia.
Nell'espletamento delle
proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori
di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di
aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi
dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli
indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle
norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del
Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio
di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente
i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente.
Art. 12
(Attività di studio, ricerca e sperimentazione)
Per la promozione e
l'attuazione degli studi, della ricerca e sperimentazione nel settore della
prevenzione incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del
centro studi ed esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere
idonee iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende
che operano nel settore della ricerca.
Il centro studi ed
esperienze antincendi formulerà in tal senso specifici programmi annuali e
pluriennali, da approvarsi preventivamente da parte degli organi tecnici
centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il complesso delle
attività di studio, ricerca e sperimentazione, di cui ai precedenti commi del
presente articolo, concorre a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a
base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi anche ai fini delle
"omologazioni" di macchinari, impianti e attrezzature.
Art. 13
(Esame dei progetti)
I competenti organi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende
e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei
progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di
prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i princìpi di base di cui
al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti,
delle attività, degli impianti, ecc.
Il motivato parere in
merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli
interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione
della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di
perfezionamento della richiesta medesima.
Le norme tecniche di
prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri
espressi in materia dai competenti organi, sono comunicati ai sindaci ai fini
di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari
adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.
Art. 14
(Visite tecniche)
Il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito
nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopraluogo presso gli
insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al
controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di
rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di
prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico
dei responsabili delle attività soggette a controllo.
Gli accertamenti
sopraluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli
interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni
impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi
impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei
soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del
controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in
esercizio;
c) per procedere al
controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a
controlli "a campione", in base a disposizioni da emanarsi da parte
degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali
e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti
sopraluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in
materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
Di detta commissione
deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 15
(Adempimenti di enti e privati)
Gli enti e i privati
sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti
di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione
incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il
controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche
secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 26 luglio 1965, n. 966;
4) le visite di
collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle
lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio
1959, n. 689 ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
5) le visite di
controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per
manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al
pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi
non può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle
autorità, dalla commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo
svolgimento delle manifestazioni. La validità del certificato di prevenzione
incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della
manifestazione.
Le richieste di
approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra
debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione
tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e
impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al
presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e
di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del
certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il
responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le
limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel
certificato stesso.
Il responsabile
dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione
incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi,
dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione
incendi.
Le determinazioni dei
comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.
Art. 16
(Compiti dei comandi provinciali)
I comandi provinciali
dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del
servizio di prevenzione incendi.
A tal fine essi
adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore
funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle
attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi
centrali del Corpo.
Accertata con le
modalità di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi,
i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il "certificato di
prevenzione incendi" di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti
industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il
parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
Qualora dai controlli
effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione
delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili
del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre
autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 17
(Certificato di prevenzione incendi)
Il certificato di
prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme
alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità
competente.
Art. 18
(Procedure di prevenzione incendi)
Ai fini dell'approvazione
di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni
direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai
regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente
riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.
L'esito degli
accertamenti sopraluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli
atti del comando provinciale.
Nella fase preliminare
di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare
le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione
delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza
antincendio.
Art. 19
(Competenze degli ispettori regionali o interregionali)
Gli ispettori regionali
o interregionali:
a) coordinano
l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai
fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle
disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
b) avanzano proposte e
suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione
incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;
c) presiedono i
comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;
d) procedono all'esame,
dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione,
ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o
che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi
adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e
secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti
dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di
affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;
e) esprimono motivato
parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;
f) ai sensi dell'art.
107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che
trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi,
secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.
Con decreto del
Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle
attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.
Art. 20
(Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione
incendi)
Presso l'ufficio
dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro
dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione
incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o
impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti
della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli
insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia
avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato è composto
dei seguenti membri:
un ispettore regionale
o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con
funzioni di comandante;
un ispettore del lavoro
designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
un rappresentante
dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato
regionale o interregionale.
Per l'esame delle
questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte
del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun
componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.
Il comitato può
avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi
specifiche competenze.
Funge da segretario un
dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.
Art. 21
(Deroghe)
Nei casi in cui, per
un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione
particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli
di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore,
l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della
norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la
consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio
parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o
interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai
competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le deroghe potranno
essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale
tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la
possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza
equivalente a quello previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto
disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e
carburanti.
Art. 22
Fino a quando non
entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del
presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione
incendi attualmente in vigore.
Salvo quanto
specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini
della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B
annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, e
nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, con le periodicità indicate nel decreto
ministeriale medesimo.
Art. 23
Con successive norme
regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica disciplina
delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli
indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione
espressa dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406.