D.M. Ministero dell'Interno del 3/27/85
Modificazioni
al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, contenente l'elenco dei depositi e
industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
DI
CONCERTO CON
IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto
l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, numero 966;
Visto
il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) contenente
l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli
di prevenzione incendi;
Considerata
l'opportunità di modificare i punti 15) e 46) del relativo allegato;
Visto
il decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) recante «Termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;
DECRETA:
Art. 1
Il
punto 15) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 di cui in
premessa è sostituito dal seguente:
«15)
Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per
uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva
da 0,5
a 25 mc
.......................................................................................
6
b) per
uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica
complessiva superiore a 25 mc .................................................3».
Art. 2
Il
punto 46) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 di cui in
premessa è sostituito dal seguente:
«46)
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di
paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di
carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto
con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le
disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983
indicato in premessa:
da 50
a 1.000 q.li
...................................................................................
6
superiori
a 1.000 q.li ...............................................................................3».
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.