MINISTERO
DELL'INTERNO DECRETO 4 MAGGIO 1998 (G.U.
n. 104 del 7/5/1998)
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE ED AL CONTENUTO DELLE DOMANDE PER L'AVVIO DEI
PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI, NONCHÉ ALL'UNIFORMITÁ DEI CONNESSI SERVIZI
RESI DAI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA
FUNZIONE PUBBLICA
VISTA la legge 26 luglio 1965, n. 966;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e
successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
VISTA la legge 7 dicembre 1984, n. 818,
VISTA la legge 5 marzo 1990, n. 46 ed il relativo
regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
l998,, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di
prevenzione incendi;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, alla
definizione delle modalità e dei contenuti delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonché a stabilire criteri uniformi per lo
svolgimento dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del
fuoco, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza
e speditezza dell'attività amministrativa;
SENTITO il Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
DECRETA:
Art. 1
(Domanda di parere
di conformità sui progetti)
a.
La
domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, è redatta in duplice
copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili
del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
generalità e domicilio del
richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
a.
la
specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie,
elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio
1982 e successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto;
ubicazione prevista per la
realizzazione delle opere.
2. Alla domanda sono allegati:
a.
documentazione
tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato conforme a
quanto specificato nell'allegato 1 al presente decreto;
b.
attestato
del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della
Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 2
(Domanda di
sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi)
1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di
certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice
copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili
del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
a.
generalità
e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale
rappresentante;
specificazione dell'attività
principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed
integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, nonché la loro ubicazione;
b.
estremi
di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale vigili del fuoco.
2. Alla domanda sono allegati:
a.
copia
del parere rilasciato dai Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto;
b.
dichiarazioni
e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente
decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le
opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità
alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
c.
attestato
del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della
Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 3
(Dichiarazione di
inizio attività)
La dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in
duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3
del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio.
a.
La
suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.
Art. 4
(Domanda di
rinnovo del certificato di prevenzione incendi)
1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi,
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata
al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La
domanda deve contenere:
a.
generalità
e domicilio del richiedente o, nel caso di società, del suo legale
rappresentante;
b.
specificazione
dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate
nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e
successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del
certificato.
2. Alla domanda sono allegati:
copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;
a.
dichiarazione
del responsabile dell'attività, redatta secondo il modello riportato in
allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto
notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
b.
perizia
giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti
finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle
attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto
negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984,
n. 818, Tale perizia è redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del
presente decreto;
c.
attestato
del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della
Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art 5
(Domanda di
deroga)
1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa
antincendi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va
indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del fuoco,
tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
La domanda deve contenere:
a.
generalità
e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale
rappresentante;
b.
specificazione
dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate
nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e
successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;
c.
disposizioni
normative alle quali si chiede di derogare;
d.
specificazione
delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano
l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c).
Alla domanda sono allegati:
a.
documentazione
tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto
previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione
sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni
cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a
compensare il rischio aggiuntivo
b.
attestato
del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della
Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 6
(Adempimenti dei
Comandi provinciali dei vigili del fuoco)
a.
Il
Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli,
la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all'interessato
la copia prodotta in carta semplice.
b.
La
copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente articolo contenente la
data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell'ufficio, è
restituita all'interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale
autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
c.
Il
Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
d.
Il
parere di conformità sui progetti e le autorizzazioni in d eroga sono trasmessi
agli interessati corredati da una copia della documentazione grafica illustrativa
presentata, munita degli estremi identificativi del parere o
dell'autorizzazione.
e.
Il
Comando provvede a! rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui
all'articolo 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla
domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.
Art. 7
(Uniformità della
durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali vigili
del fuoco)
1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco, al fine di stabilire l'importo dei
corrispettivi di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e
successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui
all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta,
della tipologia e della complessità dell'attività soggetta a controllo.
2. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla
base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle
corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.
3. Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente
elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e
successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella
complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.
Art. 8
(Disposizioni
finali)
1. Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i
necessari rapporti con il Comando ne fa specifica indicazione, nelle forme di
legge, in calce alla domanda.
2. Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 4 maggio 1998
Il Ministro dell'interno
Napolitano
il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
ALLEGATO I
DOCUMENTAZIONE
TECNICA ALLEGATA AL PARERE DI CONFORMITÁ SUI PROGETTI
La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle
caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attività elencate nel decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni,
e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza,
ai criteri generali di prevenzione incendi e in particolare comprende:
a.
scheda
informativa generale;
b.
relazione
tecnica;
c.
elaborati
grafici.
A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE
DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
A.1. Scheda informativa generale
La scheda informativa generale comprende:
a.
informazioni
generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie
soggette a controllo di prevenzione incendi;
b.
indicazioni
del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento
o ristrutturazione di attività esistente.
A.2. Relazione tecnica
La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali
di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la
valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e
protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.
A.2.1. -
Individuazione dei pericoli di incendio
La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi
che permettono di individuare i
pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:
a.
destinazione
d'uso (generale e particolare);
a.
sostanze
pericolose e loro modalità di stoccaggio;
b.
carico
di incendio nei vari compartimenti; impianti di processo;
c.
lavorazioni;
d.
macchine,
apparecchiature ed attrezzi;
e.
movimentazioni
interne;
f.
impianti
tecnologici di servizio;
g.
aree
a rischio specifico.
A.2.2. - Descrizione
delle condizioni ambientali
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle
condizioni ambientali. nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di
consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali
ad esempio:
a.
condizioni
accessibilità e viabilità;
b.
lay-out
aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
c.
caratteristiche
degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza,
piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
d.
aerazione
(ventilazione);
e.
affollamento
degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza ai persone con
ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
f.
vie
di esodo.
A.2.3. Valutazione
qualitativa del rischio
La terza parte della relazione
contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli
obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per
perseguirli.
A.2.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)
La quarta parte della relazione
tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei
pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive
e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle
strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme
tecniche di prodotto prese a riferimento.
A.2.5 Gestione dell'emergenza
Nell'ultima parte della
relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della
pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo
della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione
e gestione aziendale.
A.3 Elaborati grafici
Gli elaborati grafici,
preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:
planimetria generale in
scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle
quali risultino:
g.
l'ubicazione
delle attività;
h.
le
condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi
pedonali e carrabili;
i.
le
distanze di sicurezza esterne;
j.
le
risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e
similari);
k.
gli
impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti
di distribuzione gas tecnici);
l.
l'ubicazione
degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi
di emergenza degli impianti tecnologici;
m.
quanto
altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai hai antincendio,
del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile
riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
n.
piante
in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale
dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi
caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella
relazione tecnica:
o.
la
destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei
macchinari ed impianti esistenti;
p.
l'indicazione
delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala,
gli ascensori;
q.
le
attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se
previsti;
r.
l'illuminazione
di sicurezza.
s.
sezioni
ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad
impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza
antincendio.
B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÁ REGOLATE DA
SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI
B.1. Scheda informativa generale
La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta
al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.
B.2. Relazione tecnica
La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza
delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
B.3. Elaborati grafici
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al
punto A.3.
C - AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITÁ ESISTENTI
Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o
una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla
scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero
complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte
oggetto degli interventi stessi.
ALLEGATO II
DOCUMENTAZIONE
TECNICA ALLEGATA
ALLE DOMANDE DI
SOPRALLUOGO
La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità
delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:
a.
strutture;
b.
finiture;
c.
impianti;
d.
attrezzature
e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza
antincendi, secondo quanto di seguito specificato.
1 - ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI
FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI
CHIUSURA)
a.
La
documentazione è costituita da:
b.
certificazione
di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di
resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la
relativa certificazione è:
c.
a
firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
d.
a
firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di
cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;
e.
a firma
di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.
In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di
certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento
(I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista
iscritto negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre
1984, n. 818, relativa a tali requisiti;
a: dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera,
compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale
dichiarazione è redatta:
a.
da
qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da
tabella;
b.
da
professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.
Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici
intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica
della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una
dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità utilizzate e
garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore! del
rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di
protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.).
La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le
caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione
reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di
sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle
facce non esposte all'incendio).
1.2 I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma
integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto,
acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono
trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per
eventuali controlli.
A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che
descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro
dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica
analitica.
2 - MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE
ED ALTRI ELEMENTI Dl CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO
2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di
corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia,
dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti,
e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del
prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo
prevista dalla vigente normativa.
2.2 I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al
presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo,
acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono
trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando
per eventuali controlli.
3 - IMPIANTI
3.1 Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi,
ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990
Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza
antincendi gli impianti:
a.
di
produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
b.
di
protezione contro le scariche atmosferiche;
c.
di
trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
d.
di
protezione antincendio.
e.
La
documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di
conformità prevista dall'articolo 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e
gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In
tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto
riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei
dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature
elettriche.
3.2 Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le
scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46
del 1990.
a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:
per l'estinzione degli incendi;
per l'evacuazione del fumo e del calore;
di rivelazione e segnalazione d'incendio.
b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di
corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di
progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali
requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del
Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale
progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di
documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli
elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.
3.3 Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi
infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione
della legge n. 46 del 1990.
La documentazione è costituita dalla dichiarazione di
conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e
da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se
pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la
marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi
installati separatamente.
4 - ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA
FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
La documentazione è costituita da una dichiarazione di
corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione
attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o
omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la
conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.