D.M. Ministero dell'Interno del 2/16/82
Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
di
concerto con
IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA
Visto
l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Considerata
la necessità di aggiornare e modificare
il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e
industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi;
Decreta:
Articolo
unico
I
locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui
progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali
dei Vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai
fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonchè la
periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato
che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.
I
responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del
"Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di
lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli
stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di
sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza
dei certificati già rilasciati. (1)
La
scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e
validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi
modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Agli
stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio
ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei
comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico
"Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e
con scadenza triennale (2).
Nota
all'articolo unico:
-
Testo coordinato con le modofiche apportate con D.M. 27/03/1985 (G.U. n. 98 del
26/04/1985) e D.M. 30/10/1986 (G.U. n. 261 del 10/11/1986).
(1)
vedi circolare n. 25 del 02/06/1982
(2) vedi circolare n. 52 del 20/11/1982 punti 2.0, 3.0.
ELENCO
DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI
PREVENZIONE INCENDI
Si
riportano di seguito, le tabelle relative ai depositi ed industrie pericolose
soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.
Sono
stati riportati, nelle interpretazioni, i chiarimenti e le precisazioni fornite
con decreti ministeriali, circolari e lettere-circolari.
(Art.
4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
1)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas
combustibili,
gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti)
con
quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
2)
Impianti di compressione o di decompressione dei gas
combustibili
e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
3)
Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
a)
compressi:
- per
capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6
- per
capacità complessiva superiore a 2 mc 3
b)
disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
- per
quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg 6
- per
quantitativi complessivi superiori a 500 Kg 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
4)
Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a)
compressi:
- per
capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6
- per
capacità complessiva superiore a 2 mc 3
b)
disciolti o liquefatti:
- per
capacità complessiva da 0,3 a 2 mc 6
- per
capacità complessiva superiore a 2 mc 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
5)
Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a)
compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc 6
b)
liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
6)
Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi
quelli
di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle
reti
di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione
di
esercizio non superiore a 5 bar u.t.
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
7)
Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
8)
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas
combustibili
e/o comburenti, con oltre 5 addetti 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
9)
Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali
utilizzanti
gas combustibili 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
10)
Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
11)
Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di
oltre
15 becchi a gas 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
12)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi
infiammabili
(punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi
globali
in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
13)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano
liquidi
combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C,
per
quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
14)
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti,
oli
diatermici e simili 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o
combustibili:
a) per
uso industriale o artigianale con capacità geometrica
complessiva
da 0,5 a 25 mc 6
b) per
uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità
geometrica
complessiva superiore a 25 mc 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
16)
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili
per
uso commerciale:
- per
capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc 6
- per
capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
17)
Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili
per
capacità superiore ad 1 mc 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
18)
Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele
per
autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione
di
servizio 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
19)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o
detengono
vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili
con
quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
20)
Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o
combustibili:
- con
quantitativi da 500 a 1.000 Kg 6
- con
quantitativi superiori a 1.000 Kg 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
21)
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o
combustibili
con oltre 5 addetti 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
22)
Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore
al 60%
in volume:
- con
capacità da 0,2 a 10 mc 6
- con
capacità superiore a 10 mc 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
23)
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione
di oli
e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi
in
ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
24)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze
esplodenti classificate come tali dal regolamento di
esecuzione
del testo unico delle leggi di P.S. approvato con
R.D. 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni
ed
integrazioni nonchè perossidi organici 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
25)
Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti
ministeriali
18/10/1973 e 18/9/1975, e successive modificazioni
ed
integrazioni 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
26)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze
instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose
in
presenza o non di catalizzatori 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
27)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
nitrati
di ammonio, di metalli alcalini e alcalino - terrosi, nitrato
di
piombo e perossidi inorganici 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
28)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze
soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che
a
contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
29)
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con
concentrazione
superiore al 60% di perossido di idrogeno 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
30)
Fabbriche e depositi di fiammiferi 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
31)
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene
fosforo
e/o sesquisolfuro di fosforo 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
32)
Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione
dello
zolfo 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
33)
Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
34)
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene
magnesio,
elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
35)
Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera
superiore
a 200 q.li e relativi depositi 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
36)
Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere
con
depositi di capacità superiore a
500
q.li di prodotto essiccato 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
37)
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
38)
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
39)
Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
40)
Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
41) Stabilimenti
ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di
tabacco
con processi di essiccazione con oltre 100 addetti
con
quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
42)
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e
dei
cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con
oltre
25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione
superiore
a 500 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
43)
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonchè depositi
per la
cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre
tessili
per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
44)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o
detengono
carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche,
pellicole
cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza
con
materiale in deposito superiore a 100 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
45)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono
pellicole
cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile
per
quantitativi superiori a 5 kg 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
46)
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna
da
ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale
e minerale,
di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini,
esclusi
i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne
non
inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto
2.1
del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
- da
500 a 1.000 q.li 6
-
superiori i 1.000 q.li 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
47)
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in
lavorazione
e/o in deposito:
- da
50 a 1.000 q.li 6
-
oltre i 1.000 q.li 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
48)
Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono
fibre
tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri
prodotti
affini, con quantitativi:
- da
50 a 1.000 q.li 6
-
oltre i 1.000 q.li 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
49)
Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione
della
pelle; calzaturifici:
- da
25 a 75 addetti 6
-
oltre 75 addetti 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
50)
Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale,
della
trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili,
lavorazione
del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito
pari o
superiori a 50 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
51)
Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
52)
Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole
cinematografiche 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
53)
Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
54)
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e
rigenerazione
della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
55)
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con
oltre
100 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
56)
Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più
di 50
q.li in lavorazione o in deposito 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
57)
Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di
materie
plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
58)
Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
59)
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine
sintetiche
e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi,
e
prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti
infiammabili 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
60)
Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di
fitofarmaci,
con potenzialità globale superiore a 500 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
61)
Stabilimenti ed impianti per la
fabbricazione di cavi e conduttori
elettrici
isolati 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
62)
Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi
superiori
a 100 q.li 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
63)
Centrali termoelettriche 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
64)
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici
di potenza complessiva superiore a 25 Kw 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
65)
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche,
lampade
a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici,
valvole
elettriche, ecc. 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
66)
Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di
altri
metalli 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
67)
Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni
similari
comportanti la fusione di metalli o altre sostanze 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
68)
Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e
motocicli 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
69)
Cantieri navali con oltre 5 addetti 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
70)
Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale
rotabile
ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
71)
Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per
autoveicoli
con oltre 5 addetti 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
72)
Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza
superiore
a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a
freddo
con oltre 25 addetti 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
73)
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche,
porcellane
e simili con oltre 25 addetti 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
74)
Cementifici 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
75)
Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano,
anche
saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali
per le
quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti
dette
sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti
(art.
13 della legge 31/12/1965, n. 1860 e articolo 102 del
D.P.R. 12/2/1964, n. 185) 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
76)
Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive
(capo
IV del D.P.R. 13/2/1964, n. 185) 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
77)
Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente
al
trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive
(art.
5 della legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del
D.P.R.
30/12/1965, n. 1704) 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
78)
Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito
in
corso di spedizione 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
79)
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o
prodotti
o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge
31/12/1962,
n. 1860) 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
80)
Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare
ed
attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti
derivanti
dal predetto impiego:
-
impianti nucleari;
-
reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo
di
trasporto;
-
impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
-
impianti per la separazione degli isotopi;
-
impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
81)
Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri
oggetti
di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza
quando
non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata
ed
altri prodotti affini 3
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
82)
Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati
con
oltre 25 addetti u.t.
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
83)
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza
superiore
a 100 posti 6
Note
al punto 83
- Ai
fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'Art. 15 del D.P.R. 577, con la dizione "luogo
aperto al pubblico", deve intendersi " un delimitato spazio
all'aperto" attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o
impianti e/o apparecchiature delle
quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure
tecniche di sicurezza antincendi.
(Circ. 20/11/82, n. 52).
Per
spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti,
distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai
quali si prospetta l'esigenza che la
potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il
buon costume (artt. 70, 80 T.U. delle
leggi di P.S.).
La
differenza fra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste
essenzialmente nel fatto che gli
spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i
trattenimenti sono divertimenti cui il
pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).
Qualora
dette attività siano già state sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali di
Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare
agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i
verbali di visita e gli elaborati
grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle Commissioni
Provinciali medesime. Tali
documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del C.P.I.
Le
eventuali certificazioni previste dall'art. 18 del D.P.R. 29/7/1982, n.
577 potranno, invece, essere acquisite
direttamente dai Comandi per il rilascio
del C.P.I. stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del
predetto C.P.I. possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare
in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza. (Circ. 20/11/82, n. 52).
I
"ristoranti bar e simili" non rientrano tra le attività di cui al
punto 83) del decreto ministeriale 16/2/82, come già chiarito con circ. 52 del
20 novembre 1982 e pertanto non sono
soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F., fatto salvo quanto
previsto all'art. 15, punto 5 del D.P.R. n. 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli
antincendi i relativi impianti di
produzione di calore di cui al punto 91) del D.M. citato (Circ. 11/12/85, n.
36).
Le
"case da gioco" sono locali di spettacolo e di trattenimento e
pertanto sono comprese al punto 83 del
D.M. 16/2/1982. Alle stesse vanno applicate
le disposizioni di sicurezza contenute nella circ. n. 16 del 15/2/1951 e
successive modificazioni ed
integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44 e fermo restando le competenze delle
Commissioni Provinciali di vigilanza.
(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 2 - G.U. n. 29 del 5/2/87).
Le
"Sale consiliari" (sale per consigli regionali, provinciali,
comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e
trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del
20/11/1982 punto 4.1 e pertanto non
sono comprese nel punto 83) del D.M. 16.2.1982.
(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 3 - G.U. n. 29 del 5/2/87).
Per
"passaggi in genere" si intendono i percorsi esterni al locale
di spettacolo o trattenimento verso le
uscite.
(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 4 - G.U. n. 29 del 5/2/87).
Tutti
i locali classificati all'art. 17 della circ. n. 16 del I5/2/1951, con
"capienza inferiore a 150 posti" possono essere dotati di due sole
uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27.8.1971
per i locali indicati al punto 4 del
citato art. 17 della circolare n. 16/1951.
(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 5 - G.U. n. 29 del 5/2/87).
Il
punto B.3 della circolare n. 16 del 16/6/1980 è applicabile unicamente alle "multisale cinematografiche"
e "NON" applicabile alle "multisale da ballo" che presentano problematiche difformi ai fini
della sicurezza antincendi.
(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 6).
L'installazione
di "cucine alimentate a gas con densità non superiore a Q. 0,8 a servizio
di locali di spettacolo e trattenimento" è consentita purchè le cucine
siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di
spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve
avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M.
30.11.83. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza
vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata
la lettera circolare n. 8242/4183 del 5.4.1979
che
non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a
servizio di ristoranti, mense
collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano
problematiche difformi ai fini della
sicurezza antincendio.
(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 7 - G.U. n. 29 del 5/2/87).
Gli
"edifici destinati al culto" non sono locali di pubblico spettacolo e
trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circ. n. 52 del 20.11.1982 punto 4.1, e pertanto non sono
compresi nel punto 83 del D.M.
16.2.1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15,
punto 5 del D.P.R. 29/7/1982, n. 577.
(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 8 - G.U. n. 29 del 5/2/87).
In
attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione del
fatto che il D.M. 6/7/83 e successive variazioni e/o integrazioni non fa
riferimento ai "materiali di allestimento di tipo standistico"
utilizzati per "mostre e fiere", le Commissioni Provinciali di
Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo ed i Comandi Provinciali dei VVF, possono accettare la posa in opera
di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco.
Sotto
la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti
migliorativi globali di sicurezza
mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente
attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo.
Per la
composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto
della riduzione delle condizioni di rischio
conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di
materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata
efficacia.
(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 9 - G.U. n. 29 del 5/2/87).
Per
determinare il numero massimo delle persone consentito in una sala da ballo
anche se la circ. n. 16/51 non lo prevede esplicitamente occorre commisurare la larghezza totale
delle uscite con il numero dei posti a
sedere. In pratica le persone che stanno ballando devono essere le stesse che occupano i posti a
sedere e non di più.
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
84)
Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25
posti-letto
6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
85)
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili
per
oltre 100 persone presenti 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
86)
Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
87)
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
88)
Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda
superiore
a 1.000 mq 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
89)
Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti u.t.
Note
al punto 89
Per le
attività di cui ai punti 89 e 90 del D.M. 16/2/82, soggette a visita "una
tantum", vanno applicate per analogia, le disposizioni relative alle
attività di cui al punto 94, concernenti l'obbligo della richiesta di rilascio
di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette
ai controlli ed inserite nei complessi edilizi.
(Lettera-circolare
19984/4101 del 4 luglio 1985).
Da più
parti e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali,
viene richiesto di riconoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono
gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e
pertanto soggetti al controllo da parte dei Vigili del fuoco.
Al
riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre
1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed
i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di
prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia
dell'incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono
formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità
degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi
da parte dei comandi dei Vigili del fuoco:
a) non
sono compresi nel punto 90) del D.M. 16/2/82 e quindi non soggetti ai controlli
di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici
pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività
elencate nel citato decreto 16/2/1982. Per tali edifici, per˜, restano soggette
ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti per la
produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
b)
sono invece compresi al punto 90) del D.M. 16/2/82, e quindi soggetti ai
controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli
edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle
attività elencate nel citato decreto 16/2/1982, quali i musei o esposizioni,
gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc; per tali
edifici, in relazione all'uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle
disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme
antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.
Restano
salve le disposizioni contenute al punto 5 degli art. 15 del D.P.R. n. 577/82.
(Circ. 11/12/85, n. 36).
Il
N.O.P., nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico è rilasciato
dai Comandi provinciali dei VV.F. previo accertamento della rispondenza alle
norme stabilite nel decreto 8 marzo 1985.
(Testo
del decreto legge 27 febbraio 1987, coordinato con la legge di conversione 13
aprile 1987, n. 149 art. 4).
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
90)
Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche,
archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti
di
interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al
R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 u.t.
Note
al punto 90
Per le
attività di cui ai punti 89 e 90 del D.M. 16/2/82, soggette a visita "una
tantum", vanno applicate per analogia, le disposizioni relative alle
attività di cui al punto 94, concernenti l'obbligo della richiesta di rilascio
di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette
ai controlli ed inserite nei complessi edilizi.
(Lettera-circolare
19984/4101 del 4 luglio 1985).
Da più
parti e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali eambientali,
viene richiesto di riconoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono
gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e
pertanto soggetti al controllo da parte dei Vigili del fuoco.Al riguardo
considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n.
1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro
contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di
prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia
dell'incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono
formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità
degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi
da parte dei comandi dei Vigili del fuoco:
a) non
sono compresi nel punto 90) del D.M. 16/2/82 e quindi non soggetti ai controlli
di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici
pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività
elencate nel citato decreto 16/2/1982. Per tali edifici, per˜, restano soggette
ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti per la
produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
b)
sono invece compresi al punto 90) del D.M. 16/2/82, e quindi soggetti ai
controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli
edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle
attività elencate nel citato decreto 16/2/1982, quali i musei o esposizioni,
gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc; per tali
edifici, in relazione all'uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle
disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme
antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.
Restano
salve le disposizioni contenute al punto 5 degli art. 15 del D.P.R. n. 577/82.
(Circ. 11/12/85, n. 36).
Il
N.O.P., nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico è rilasciato
dai Comandi provinciali dei VV.F. previo accertamento della rispondenza alle
norme stabilite nel decreto 8 marzo 1985.
(Testo
del decreto legge 27 febbraio 1987, coordinato con la legge di conversione 13
aprile 1987, n. 149 art. 4).
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
91)
Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile
solido,
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 6
Note
al punto 91
- Si
precisa che con la dizione "Impianti per la produzione di calore",
deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo
di combustione nonchè da una parte destinata al combustibile di alimentazione,
secondo la terminologia, ed i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 22
dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge antismog
615/66 relativamente al settore degli impianti termici).
Pertanto
per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di
produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche
alla prassi precedente, un unico certificato di prevenzione incendi semprechè
la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece,
soggetti al rilascio di detto C.P.I. gli impianti di potenzialità inferiore
alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. Qualora
per gli impianti aventi potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h sia
richiesto un controllo ai fini della
prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore
devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia
per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato
nella Circ. 46 MI.SA. (82) 15 del 7 ottobre 1982.
Restano
valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (Decreti di
concessione) per i depositi di oli minerali ai sensi delle leggi vigenti.
Per
impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione
dell'apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29/7/1982, n.
577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi per gli impianti
alimentati a combustibile liquido (circ. n. 73 del 29/7/1971) per quanto
concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi
e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.
Restano
inoltre valide e applicabili le norme contenute nella legge antismog n. 615/66
per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 i cui locali devono
essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di
rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (Tabella annessa al Capo V del
D.P.R. 24/10/67, n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto IV.I del
D.P.R. 22/12/70, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza
del deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni
accorgimenti. (Circ. 20/11/82, n. 52).
Le
attività indicate al punto 91) del D.M. 16/2/1982 non riguardano gli impianti
inseriti in cicli di produzione industriale. Per gli impianti alimentati a
combustibile si richiama l'analogia già indicata nella circ. n. 52 del 20/11/82
punto 5.1). (Circ. 8 del 17 aprile 1985).
Gli
impianti per la produzione di calore, nei quali avvenga la variazione del tipo
di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono
essere considerati "esistenti" ai fini dell'applicazione della legge
7 dicembre 1984, n. 818.
Nel
caso di sostituzione del generatore di calore, il Certificato di prevenzione
incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa
al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate
le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di
assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.
Le
disposizioni contenute nella lettera-circolare 8419/4183 dell'11 agosto 1975
relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti
industriali, si applicano anche nel settore artigianale ed agricolo e vanno
estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme
restando le condizioni e le limitazioni ivi previste. (Circ. 11/12/85, n. 36).
L'installazione
di "cucine alimentate a gas con densità non superiore 0,8 a servizio di
locali di spettacolo e trattenimento" è consentita purchè le cucine siano
installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e
di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire
tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M. 30/11/83.
Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per
gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera
circolare n. 8242/4183 del 5/4/1979 che non può essere applicata al caso di
specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio
di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano
problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.
(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 7 - G.U. n. 29 del 5/2/87):
Gli
impianti termici a gas possono essere ubicati in locali contigui ad
autorimesse
purchè siano separati con strutture REI 180 e l'ubicazione non sia relativa ad
ambienti dell'autorimessa ove possa presumersi affluenza o passaggio di gruppi
di persone (uscite, ecc.).
Impianti
termici alimentati a gas di potenzialità inferiore a 30.000 kcal/h [...] Come è
noto, la legge 6 novembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile, dispone, all'art. 4, che la vigilanza
sull'applicazione della stessa è demandata al Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato.
Al
riguardo si fa presente che, per quanto riguarda la vigilanza sugli apparecchi
e materiali impiegati negli impianti alimentati a gas, provvede questo
Ministero, direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati,
prelevando detti apparecchi e materiali presso i produttori e/o distributori
nazionali e sottoponendoli a prova.
[...]
Per quanto riguarda invece la vigilanza sulle installazioni e sugli
impianti
alimentati con gas combustibile per uso domestico si fa presente che con
l'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale -
legge 23 dicembre 1978, n. 833, il compito per l'individuazione, l'accertamento
e il controllo dei fattori di nocività, nonchè l'indicazione delle misure alla
eliminazione dei fattori di rischio è stato demandato alle Unità Sanitarie
Locali - USL - attraverso la vigilanza degli ambienti di vita e di lavoro
(estratto della lettera-circolare n. 6812/4183 del 23.4.1987)
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
92)
Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche
ricovero
natanti, ricovero aeromobili 6
Note
al punto 92
- Le
autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero con un numero di box
superiore a nove, purchè ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo
libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1.2.1986 già
citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16.2.1982.
Le
disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1.2.1986 devono comunque essere
osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la
possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare
sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 577. (Estratto dalla lettera-Circolare n. 1800/4108 del 1.2.1988)
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
93)
Tipografie, litografie, stampa in offset
ed attività similari con oltre
5 addetti 6
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
94)
Edifici destinati a civile
abitazione con altezza in gronda
superiore
a 24
metri u.t.
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
95)
Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa
sopra
il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili
aventi
altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici
industriali
di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 u.t.
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
96)
Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione
e/o produzione
di idrocarburi di cui al D.P.R. 24/5/1979, n. 886 u.t.
Attività Periodicità
della
visita (in anni)
________________________________________________________________
97)
Oleodotti con diametro superiore a100 mm u.t.
pagamento
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.1
I servizi di soccorso tecnico, quando
non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i
servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b)
della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
nonché le prestazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di
privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della
presente legge.
Sono esenti dal pagamento le
prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.
Art. 2
Gli enti ed i privati sono tenuti a
richiedere:
a) le visite ed i controlli di
prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie
determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonché
l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli
esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabella A e B
annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di
competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) i servizi di vigilanza a locali di
pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle
prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste
dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
c) la preparazione tecnica e
l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'articolo 2
della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e
simili.
Art. 3
Possono essere effettuate, a richiesta
di enti e di privati, le seguenti prestazioni:
a) esecuzione di studi, ricerche e
controlli, presso il Centro studi ed esperienze;
b) servizi di vigilanza a stabilimenti,
laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;
c) soccorsi tecnici comprendenti:
1) soccorsi stradali, recupero di
automezzi e di natanti;
2) impiego di autogrue e di mezzi di
sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne,
vasche, eccetera;
3) servizi di demolizione; servizi di
sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri
sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonché altri servizi
tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti
di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.
Le domande per ottenere le prestazioni
falcoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista
nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro
studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i
quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono
l'esecuzione delle prestazioni.
Art. 4
I depositi e le industrie pericolose
soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la
periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per
l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in
relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità
stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di
richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di
lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli
stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di
sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle
prescrizioni di sicurezza, rilascia un ”certificato di prevenzione“ che ha
validità pari alla periodicità delle visite.
(omissis)
Art. 5
Le tariffe dei servizi a pagamento sono
stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli
allegati nn. 1, 2 e 3.
[Le tariffe di cui all'annessa tabella
n. 1 sono comprensive:
a) delle indennità orarie al personale
che disimpegna i servizi a pagamento fuori dei turni ordinario e straordinario
nelle seguenti misure:
personale
delle carriere direttiva e di concetto £
900
marescialli
di 1ª, 2ª e 3ª classe £
600
brigadieri
e vicebrigadieri £
500
vigili
scelti e vigili £
400
b) di una maggiorazione del 15 per cento
delle predette indennità per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed
esperienze, mezzi e materiale;
c) di una maggiorazione del 10 per
cento da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite
dell'apposita Opera nazionale di assistenza.
Al personale di cui alla lettera a) del
precedente comma competono, inoltre, le indennità di missione, se e in quanto
dovute, a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 6
La domanda per ottenere le prestazioni
di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di
versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la
costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al
presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate
nelle tabelle di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in
base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente,
alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al
personale che dovrà effettuare le prestazioni.
Il versamento in Tesoreria è eseguito
direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'articolo 230 del citato
regolamento ovvero nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22
dicembre 1927, n. 2609.
L'esecuzione del servizio è subordinata
all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella
misura stabilita dal Comandante provinciale o dal direttore del Centro Studi ed
Esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma.
ALLEGATO I
Tabella delle tariffe relative
all'impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
servizi a pagamento.
Categoria
e grado del personale Tariffa
oraria
Personale
dirigente tecnico Lire 52.958
Personale
della carriera direttiva tecnica Lire 35.645
Personale
della carriera di concetto tecnica Lire 30.017
Capi
reparto e capi squadra Lire 28.686
Vigili. Lire 26.215
AVVERTENZE:
Se le prestazioni sono di durata
inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata
superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate, secondo che siano superiori o
inferiori a 30 minuti.
Per le prestazioni effettuate nelle ore
notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe
sono maggiorate del 50%; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità
orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui
all'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Sono, inoltre, a carico degli enti e
dei privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in
quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro in caserma.
ALLEGATO II
Tabella relativa all'impiego di
automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento.
Descrizione Tariffa
oraria
Autovettura Lire 8.000
Autofurgone Lire 8.000
Autocarro Lire 20.000
Motopompa
Lire 7.200
Autopompaserbatoio
tipo piccolo Lire 63.000
Autopompaserbatoio
tipo grande Lire 100.000
Autoscala
da 30 M Lire 126.000
Autoscala
da 50 M Lire 200.000
Autogru
da 16 T Lire 100.000
Autogru
da 30/40 T Lire 120.000
Anfibio
con entrobordo Lire 120.000
Anfibio
con idrojet Lire 130.000
Mezzi
movimento terra Lire 100.000
Motobarca-pompa Lire 300.000
AVVERTENZE:
Automezzi e natanti:
Il funzionamento di durata complessiva
inferiore ad un'ora viene conteggiato
per un'intera ora.
Se il funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora, o non vanno calcolate, secondo che esse sian