D.M. Ministero dell'Interno del 10/30/86

Modificazione al decreto ministeriale 27 marzo 1985 recante modifiche al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 contenente l’elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985) concernente modificazioni al citato decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 marzo 1985;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

L'art. 2 del decreto ministeriale 27 marzo 1985, di cui in premessa, è sostituito dal seguente:

Il punto 46) dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 è così modificato:

”46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:

da 500 a 1.000 q.li. ................................................................................. 6

superiori a 1.000 q.li. .............................................................................. 3“.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, numero 966;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi;

Considerata l'opportunità di modificare i punti 15) e 46) del relativo allegato;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;

 

 

DECRETA:

 

Art. 1

 

Il punto 15) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 di cui in premessa è sostituito dal seguente:

«15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

 

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva

da 0,5 a 25 mc ....................................................................................... 6

b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc            .................................................3».

 

Art. 2

 

Il punto 46) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 di cui in premessa è sostituito dal seguente:

«46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983 indicato in premessa:

 

da 50 a 1.000 q.li ................................................................................... 6

superiori a 1.000 q.li ...............................................................................3».

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.