Circolare Ministeriale
Ministero dell'Interno del 5/5/98 n. 9
D.P.R.
12 gennaio 1998, n. 37 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi. - Chiarimenti applicativi
Il decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, pubblicato nella G.U. n. 57 del 10 marzo
1998, disciplina il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, di cui al n. 14 dell'allegato I della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel
rispetto dei criteri principi e modalità indicati all'articolo 20 della stessa
legge.
L'attuale
disciplina, dettata dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, prevede che l'attività di controllo
dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco sul rispetto delle condizioni di
sicurezza per la prevenzione incendi sia articolata in due fasi tra loro
coordinate:
- esame dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche
di quelli esistenti, finalizzato al rilascio di un parere di conformità alla
normativa di prevenzione incendi;
- visita sopralluogo per riscontrare, anche sulla base di idonea
documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera realizzata al progetto
approvato ed il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza
antincendio, al fine del rilascio del Certificato.
Il Decreto del Ministro
dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, costituente il regolamento di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha stabilito, come
noto, in 365 giorni il termine per la conclusione del procedimento del rilascio
del certificato di prevenzione incendi ed in 360 giorni il termine per il
procedimento di deroga, mentre non ha disciplinato la fase procedimentale
relativa all'esame dei progetti.
Nella predisposizione del
regolamento sono state tenute presenti le seguenti principali esigenze:
- stabilire un termine per la conclusione del procedimento relativo
all'esame dei progetti, correlato alla complessità degli stessi e comunque non
superiore a quello attualmente previsto dall'articolo 13 del D.P.R. n. 577 del
1982;
- ridurre il termine di 365 giorni per la conclusione del
procedimento per il rilascio del certificato;
- prevedere, in attesa del sopralluogo, la possibilità di
autorizzare in via provvisoria l'esercizio dell'attività ai soli fini
antincendio, tramite la produzione da parte dell'interessato di una
dichiarazione attestante il rispetto della normativa antincendio;
- consentire il rinnovo del certificato senza l'obbligo per il
Comando di effettuare il sopralluogo, esistendo in via generale la procedura di
cui all'art. 4 della legge n. 818 del 1984;
- semplificare il rilascio di autorizzazioni in deroga,
decentrandolo agli Ispettorati regionali dei vigili del fuoco e riducendo i
relativi termini procedimentali;
- prevedere un norma transitoria ai fini del passaggio dal regime
del nulla osta provvisorio di cui all'art. 2 della legge n. 818 del 1984, a
quello del certificato di prevenzione incendi.
Tanto premesso si forniscono di
seguito alcuni chiarimenti sui contenuti del testo regolamentare al fine di una
corretta ed uniforme applicazione delle norme.
CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DEL
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37
Art. 1 - (Oggetto del
regolamento)
L'articolo 1 individua l'ambito
di applicazione del regolamento. Occorre precisare che:
a) è finalizzato a disciplinare i procedimenti di controllo delle
condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, attribuiti in base alla
vigente normativa, alla competenza dei Comandi Provinciali dei Vigili del
Fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti
sopralluogo per il rilascio del certificato, al rinnovo di quest'ultimo, ed
alle procedure relative alla autorizzazione in deroga;
b) le attività cui si applica la disciplina del regolamento sono quelle
riportate in allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed
integrazioni;
c) la disciplina procedurale prevista dal regolamento non si applica a
quelle attività industriali, che seppur ricomprese tra quelle di cui al D.M. 16
febbraio 1982, ricadono nel settore delle attività a rischio di incidente
rilevante soggette a notifica, ai sensi del D.P.R. 17 maggio 1988, n.175, e
successive modifiche ed integrazioni.
Detta disciplina si applica
invece alle attività industriali, ricomprese tra quelle dell'allegato al D.M.
16 febbraio 1982, e soggette a dichiarazione, ai sensi del citato D.P.R. n.
175/1988.
d) Le attività riportate negli allegati A e B del D.P.R. n. 689 del
1959, e non ricomprese tra quelle di cui al D.M. 16 febbraio 1982, pur soggette
ai controlli obbligatori da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 966 del 1965 e del D.P.R. n. 577 del 1982, non
soggiacciono alla disciplina procedurale del regolamento.
e) Il comma 5, ha previsto
altresì l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno di concerto con
il Ministro della funzione pubblica, nel quale siano stabilite:
- le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei
procedimenti;
- il contenuto delle stesse;
- la documentazione da allegare;
- criteri per rendere uniforme lo svolgimento dei servizi resi dai
Comandi Provinciali.
Tale decreto (D.M. 4 maggio
1998), in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, costituirà
certamente un valido strumento per garantire l'uniformità delle procedure,
favorendo la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa.
Art. 2 - (Parere di conformità)
L'articolo 2 disciplina la fase
procedurale relativa all'esame dei progetti ai fini del rilascio del parere di
conformità degli stessi alle specifiche regole tecniche o in mancanza, ai
criteri tecnici generali di prevenzione incendi.
Al riguardo, il decreto 4 maggio
1998 nel dettagliare la documentazione da allegare alla domanda di esame
progetto, stabilisce anche i criteri tecnici generali da seguire in mancanza di
una specifica regola tecnica.
Si precisa che il procedimento
di esame del progetto non potrà essere avviato dal Comando se la domanda non è
corredata di tutti gli allegati indicati nel decreto 4 maggio 1998, e pertanto
necessita che ciascun Comando si organizzi al fine di:
- dare la massima informazione all'utenza in via preventiva, sugli
atti da allegare all'istanza;
- fare effettuare dal personale dell'ufficio prevenzione una
istruttoria formale della domanda per verificare la sua completezza
documentale, prima che la stessa venga assegnata per l'esame tecnico.
Nel caso si renda necessario, in
fase di esame tecnico, chiedere una integrazione della documentazione
presentata, il regolamento prevede in tale circostanza e per una sola volta,
l'interruzione del termine che riprenderà per intero a decorrere dalla data di
perfezionamento della richiesta medesima.
La questione dei termini entro
cui concludere il procedimento è di fondamentale importanza, sia per
l'organizzazione dell'ufficio che per il rapporto con l'utenza.
L'obiettivo principale del
regolamento è quello di ridurre al minimo i tempi di risposta dell'Amministrazione:
pertanto il termine di conclusione del procedimento di 45 giorni deve essere
considerato superabile solo nei casi di comprovata necessità, qualora la
pratica proposta all'esame progetto, richieda studi, ricerche ed
approfondimenti particolarmente lunghi. Di tale specifica esigenza il Comando
dovrà dare formale notizia all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione
della domanda, anche per l'eventuale coinvolgimento dei progettisti.
Da ultimo si forniscono
chiarimenti in merito alla seguente disposizione contenuta in calce al comma 2:
"OVE IL COMANDO NON SI ESPRIMA NEI TERMINI PRESCRITTI, IL PROGETTO SI
INTENDE RESPINTO".
Al riguardo, si premette che la
disposizione in esame non impedisce al Comando di provvedere anche
successivamente alla scadenza dei termini, ferme restando le eventuali
responsabilità, in particolare, dei funzionari incaricati del procedimento.
Anzi, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando ha il dovere di
concludere questa fase procedimentale pronunciandosi sulla conformità del
progetto alla normativa antincendio. Il disposto ha il solo scopo di
qualificare il comportamento omissivo dell'Amministrazione come un
provvedimento negativo (silenzio-rifiuto) al fine di tutelare il soggetto
interessato.
Quest'ultimo, infatti, a seguito
della scadenza del temine di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 37/1998, può,
entro i successivi 60 giorni, adire al giudice amministrativo per far
dichiarare illegittimo tale comportamento omissivo (Consiglio di Stato,
sentenza n. 1331/1997).
Da quanto sopra emerge
l'importanza che è stata riservata alla fase procedimentale relativa al parere
di conformità sul progetto: infatti la mancata espressione di detto parere non
permette di avviare la successiva fase procedurale finalizzata al rilascio del
certificato di prevenzione incendi, né consente all'interessato di presentare
la dichiarazione per l'avvio dell'attività, prevista dall'articolo 3, comma 5.
Art. 3 - (Rilascio del
certificato di prevenzione incendi)
L'articolo 3 disciplina la
procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previo
accertamento-sopralluogo; prevede altresì la possibilità per l'interessato di
presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto
della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all'esercizio provvisorio
dell'attività stessa.
La suddetta dichiarazione
costituisce la sostanziale innovazione del regolamento, in quanto consente
all'interessato, ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e costi
aggiuntivi, di avviare l'attività, purché risulti presentata al Comando la
domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione.
Infatti come meglio precisato
nel decreto 4 maggio 1998, ove tra l'altro è previsto un fac-simile di
dichiarazione, le certificazioni di conformità da presentare a corredo della
predetta dichiarazione sono le stesse che devono essere prodotte in allegato
alla domanda di sopralluogo.
Da quanto sopra consegue che è
opportuno ed utile per l'interessato presentare unitamente alla domanda di
sopralluogo anche la predetta dichiarazione, che garantisce in via
amministrativa la possibilità di avviare da subito l'esercizio dell'attività ai
fini antincendio.
Il comma 6, al fine di evitare
duplicazioni, stabilisce che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito
di organi collegiali previsti dalla vigente normativa, è da ritenersi
comprensivo degli accertamenti di cui al comma 2: ne consegue che i termini da rispettare
sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni per gli organi in parola.
Al riguardo si riportano alcuni
degli organi collegiali ove è chiamato a partecipare il Comando:
- Locali di pubblico spettacolo
ed intrattenimento:
Commissione provinciale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 141 del regolamento del
T.U.L.P.S.)
- Depositi di oli minerali e
g.p.l. autorizzati dalle Prefetture:
Commissione nominata dal
Prefetto
- Fabbriche, deposito e
rivendite di esplosivi
Commissione tecnica nominata dal
Prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.)
Art. 4 - (Rinnovo del
certificato di prevenzione incendi)
L'articolo 4 semplifica la
procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi stabilendo che il
Comando provinciale dei vigili del fuoco provvede, senza l'effettuazione del
sopralluogo, sulla base della seguente documentazione allegata all'istanza:
a) - dichiarazione del
responsabile dell'attività attestante che la situazione riscontrata dal Comando
alla data del rilascio del certificato in scadenza non è mutata e che durante
l'esercizio dell'attività ha osservato gli obblighi di cui all'articolo 5 del
regolamento;
b) - perizia giurata resa da
professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818, attestante l'efficienza dei dispositivi, sistemi
ed impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature
mobili di estinzione. Pertanto l'obbligo di produrre la suddetta perizia
ricorre solo per quelle attività dotate di sistemi ed impianti di protezione
attiva antincendi.
In allegato al decreto 4 maggio
1998, sono riportati i fac-simile di dichiarazione e di perizia giurata.
Art. 5 - (Obblighi connessi con
l'esercizio dell'attività)
L'articolo 5 disciplina i
principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire
il corretto esercizio dell'attività ai fini antincendi:
a) - mantenere in stato di
efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio,
verificandoli con periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione;
b) - assicurare una adeguata
informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio
dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle
precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio;
c) - annotare in un apposito
registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a)
e b);
d) - avviare le procedure
previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento in caso di modifiche che
comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio.
Gli adempimenti di cui alle
precedenti lettere a) e b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi già
sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui
al decreto legislativo n. 626 del 1994, e sono stati oggetto di specifiche
disposizioni nel D.M. 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81 del 7/4/1998). Pertanto i
Comandi Provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e
sulla copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento da
restituire all'interessato, il rispetto di quanto previsto all'art. 4 del D.M.
10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti
ed attrezzature antincendio.
Art. 6 - (Procedimento di
deroga)
L'articolo 6 disciplina la nuova
procedura per l'ottenimento della deroga al rispetto di disposizioni normative
antincendio, semplificando sostanzialmente quanto previsto dall'abrogato art.
21 del D.P.R. n. 577 del 1982.
L'attuale procedura è stata
totalmente decentrata a livello regionale, in quanto prevede che
l'autorizzazione in deroga venga rilasciata dall'Ispettore regionale od
interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, previa acquisizione
del parere del Comando dei vigili del fuoco interessato e del Comitato tecnico
regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del citato D.P.R. n. 577
del 1982.
Al fine di garantire
l'osservanza di criteri uniformi, nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, del
regolamento, vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto della domanda
di deroga e sulla documentazione da allegare.
In particolare devono essere
chiaramente indicate:
- le disposizioni normative cui si intende derogare;
- le caratteristiche dell'attività e/o i vincoli esistenti che
impediscono di ottemperare alle disposizioni normative cui si chiede di
derogare;
- la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata
osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare;
- le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il
rischio aggiuntivo, precedentemente valutato.
Quanto sopra per consentire una
corretta valutazione delle misure di sicurezza alternative proposte.
Art. 7 - (Nulla Osta
Provvisorio)
L'articolo 7 costituisce una
norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio
di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre
1984, n. 818, a quello del certificato di prevenzione incendi, da rilasciarsi
secondo le procedure del nuovo regolamento. A tale scopo è previsto che il
Ministro dell'interno, ove non già provveduto, emani entro 3 anni specifiche
direttive per singole attività o gruppi di attività, di cui all'allegato al
D.M. 16 febbraio 1982, ove siano stabilite le misure di adeguamento ed i
relativi termini temporali, per eliminare così con gradualità i nulla osta
tuttora vigenti.
L'art. 4, comma 4, della legge
27 ottobre 1995, n. 437, ha prorogato la validità dei nulla osta provvisori
rilasciati, o in corso di rilascio, sino alla data di entrata in vigore del
regolamento relativo alle procedure di prevenzione incendi, pertanto alla luce
di quanto disposto dall'art. 7, possono determinarsi le due seguenti
situazioni:
a) L'attività per cui è stato
rilasciato il N.O.P. ha subito modifiche tali da comportare una alterazione
delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
In
tale circostanza la validità del N.O.P. è da ritenersi decaduta e si applica il
disposto dell'art.5 comma 3, del regolamento che obbliga ad avviare le
procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previa
acquisizione del parere di conformità sul progetto.
b) L'attività in regime del
N.O.P. non ha subito le modifiche di cui alla precedente lettera a).
In tale circostanza la validità
del N.O.P. è soggetta alle seguenti limitazioni:
1) - osservanza degli obblighi
connessi con l'esercizio di cui all'art. 5 del regolamento;
2) - adeguamento dell'attività
alle disposizioni emanate dal Ministro dell'interno entro i termini temporali
ivi previsti, secondo la vigente normativa in materia di prevenzione incendi.
Il regolamento precisa che le disposizioni di adeguamento, ove ancora non
emanate devono essere adottate entro 3 anni. Si riportano in allegato disposizioni
normative in atto emanate dal Ministero dell'interno, ove sono stabilite le
misure di adeguamento per attività esistenti ed i termini temporali entro cui
le stesse vanno attuate.
Art. 8 - (Norme transitorie)
L' articolo 8 consente di
applicare la disciplina del regolamento a tutte le istanze presentate prima
della data di entrata in vigore dello stesso e per le quali non è stato ancora
provveduto, precisando che i relativi termini decorrono dalla data di entrata
in vigore del regolamento stesso o dalla data di trasmissione della necessaria
documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando.
Si invitano, pertanto, i Comandi
ad esaminare in tempi brevi tutte le domande pervenute prima del 10 maggio
1998, e tuttora inevase, al fine di richiedere la documentazione integrativa,
ove necessaria, per poter applicare il nuovo regolamento.
Al riguardo si precisa che il
rinnovo dei certificati di prevenzione incendi a datare dal 10 maggio 1998,
dovrà avvenire senza l'effettuazione del sopralluogo di verifica, previa
acquisizione della specifica documentazione prevista dall'articolo 4 del
regolamento.
Art. 9 - (Abrogazioni)
L'articolo 9 abroga le seguenti
disposizioni normative:
A) D.P.R. n. 577 del 1982:
a1)- disposizioni relative alle
procedure di deroga ed alle relative competenze del Comitato centrale tecnico
scientifico di prevenzione incendi (art. 10, comma 5, art. 11, comma 1, lettera
d); art. 21);
a2)- disposizioni relative
all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi per
manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, da effettuarsi in locali o
luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato (art. 15, comma 1,
numero 5).
L'abrogazione
dell'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi
per le suddette manifestazioni, non fa venire meno l'attività di controllo
sulla sicurezza antincendio espletata dai Comandi dei vigili del fuoco
nell'ambito delle Commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del
R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
B) Legge n. 818 del 1984
Sono state abrogate le seguenti
disposizioni della legge n. 818 del 1984:
b1) - disposizioni sul nulla
osta provvisorio, in contrasto con quanto stabilito nel nuovo regolamento (art.
2, commi 5-6-7-8);
b2) - disposizioni sul rinnovo
dei certificati di prevenzione incendi di cui all'art. 4 della legge n.
818/1984, in quanto tale disciplina è stata completamente recepita nell'art. 4
del nuovo regolamento.
I procedimenti ed il servizio di
prevenzione incendi hanno assunto un interesse crescente sia all'interno del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia nei rapporti con altri Enti ed
Istituti.
Questa Direzione Generale
confida in una puntuale e precisa collaborazione di tutto il personale
coinvolto nell'espletamento delle funzioni e dei compiti connessi al servizio
di prevenzione incendi.
Particolare riguardo si impone
nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel testo
regolamentare e nel decreto 4 maggio 1998, segnatamente per quei profili che si
rifanno a principi normativi di carattere generale come il rispetto dei termini
previsti per la conclusione dei vari procedimenti.
Analoga cura dovrà essere
prestata nel predisporre i necessari servizi di informazione preventiva per
l'utenza, nel rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto ai fini
del buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione.
Allegato
DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI
CHE PREVEDONO MISURE
TECNICHE DI ADEGUAMENTO SULLA
SICUREZZA ANTINCENDIO E RELATIVI
TERMINI TEMPORALI DI ATTUAZIONE
_____________________________________________________________________
Disposizione Attività Termine di Proroga
(D.M.
16 febbraio adeguamento
1982)
_____________________________________________________________________
D.M. 16 maggio 1987 94 27 giugno 1992
n. 246 edifici civile
abitazione
_____________________________________________________________________
D.M. 20 maggio 1992 n. 90 4 marzo 1996
569 edifici
storici
destinati
a musei ecc.
_____________________________________________________________________
D.P.R. 30 giugno 1995 90 7 ottobre 1998
n. 418 edifici storici desti-
nati
a biblioteca ecc
_____________________________________________________________________
D.M. 25 agosto 1992 85 31
dicembre 1999
Legge 23 di-
edilizia
scolastica cembre
1997
n.
646. Estensione ai pri-
vati
legge 7 ago-
sto
1997 n. 266
_____________________________________________________________________
DM 9 aprile 1994 84 26
aprile 1999
attività
turistico-
alberghiere
_____________________________________________________________________
D.M 13 ottobre 1994 4/b 12
novembre 2001
depositi
di GPL
con
capacità >5 mc
_____________________________________________________________________
D.M. 18 maggio 1995 22 9 giugno 2000
depositi
soluzioni
idroalcoliche
_____________________________________________________________________
D.M. 19 agosto 1996 83 12 settembre 1999
locali
di pubblico
spettacolo
_____________________________________________________________________